Procedimento civile - Controversie in materia di invalidità civile, di pensione di inabilità e di assegno di invalidità - Accertamento tecnico preventivo (ATP) per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa - Procedura e termini - Asserita introduzione di una forma atipica di "giurisdizione condizionata", lesiva del principio di ragionevolezza e eguaglianza, del diritto di azione e di difesa in giudizio, del diritto all'assistenza sociale - Insussistenza - Ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 445-bis cod. proc. civ. i quali - nel disciplinare l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere nelle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità - prevedono, rispettivamente, la fissazione, da parte del giudice, di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU); in assenza di contestazioni, l'omologazione, con decreto non impugnabile né modificabile, dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU; e l'obbligo per la parte che ha contestato la consulenza di depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito nel termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità in materia processuale, ha considerato superflua la fissazione di un termine minimo per l'attività di mera contestazione delle conclusioni della CTU, in presenza di un termine massimo già stabilito in trenta giorni: del resto, qualora il giudice assegni un termine non congruo e la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, la stessa potrà chiedere di essere rimessa in termini. Inoltre, il decreto di omologa costituisce il punto di arrivo di una procedura che si svolge nel contraddittorio delle parti fin dall'inizio e presuppone un "tacito accordo" delle parti medesime sull'esistenza del requisito sanitario, sicché la sua adozione "fuori udienza" non è lesiva delle garanzie difensive e del contraddittorio tra le parti. Infine, il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso (decorrente dal deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso della parte) è congruo poiché non rende eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie ragioni, tenendo, altresì, conto che già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, contiene tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale o, quanto meno, l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata e, quindi, indica il diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza. Pertanto, risultano correttamente contemperate le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garantire una ragionevole durata del processo ed é parimenti ragionevole la previsione della necessaria specificazione, a pena di inammissibilità del ricorso, dei motivi della contestazione.
- Per l'affermazione che gli interventi diretti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata, attraverso la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi esclusivamente al legislatore, v. le citate ordinanze nn. 305/2001 e 855/1988.
- Sulla compatibilità di preclusioni e decadenze processuali con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, v. la citata sentenza n. 221/2008.
- Per l'affermazione che la previsione di termini, con effetti di decadenza o di preclusione, è compatibile con l'art. 24 Cost., purché i termini stessi siano congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile per gli interessati la tutela delle proprie ragioni, v. la citata sentenza n. 106/1973, ove è altresì sottolineato che, nel processo civile, l'immutabilità dei termini perentori, legali e giudiziali, tende ad assicurare una effettiva parità dei diritti delle parti, contemperando l'esercizio dei rispettivi diritti di difesa.