Sentenza 244/2014 (ECLI:IT:COST:2014:244)
Massima numero 38150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/10/2014;  Decisione del  22/10/2014
Deposito del 28/10/2014; Pubblicazione in G. U. 05/11/2014
Massime associate alla pronuncia:  38149


Titolo
Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'INPS, quale ente erogatore del trattamento di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Soggetto che, pur non essendo parte del giudizio principale, è tuttavia portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 101, 102, 104 e 113 Cost., è ammissibile l'intervento dell'INPS poichè, pur non essendo parte del giudizio principale, è portatore di un interesse qualificato, suscettibile di essere inciso dall'esito del processo principale, in quanto ente erogatore del trattamento di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ripristinato dalla normativa oggetto del giudizio di costituzionalità.

- Sulla legittimazione dei soggetti portatori di interessi qualificati, immediatamente inerenti al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ad intervenire nei giudizi in via incidentale, v., ex plurimis, le citate decisioni: ordinanza n. 318/2013, sentenze nn. 134/2013 e 116/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 98

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 99

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte