Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'INPS, quale ente erogatore del trattamento di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Soggetto che, pur non essendo parte del giudizio principale, è tuttavia portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 101, 102, 104 e 113 Cost., è ammissibile l'intervento dell'INPS poichè, pur non essendo parte del giudizio principale, è portatore di un interesse qualificato, suscettibile di essere inciso dall'esito del processo principale, in quanto ente erogatore del trattamento di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ripristinato dalla normativa oggetto del giudizio di costituzionalità.
- Sulla legittimazione dei soggetti portatori di interessi qualificati, immediatamente inerenti al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ad intervenire nei giudizi in via incidentale, v., ex plurimis, le citate decisioni: ordinanza n. 318/2013, sentenze nn. 134/2013 e 116/2013.