Ordinanza 245/2014 (ECLI:IT:COST:2014:245)
Massima numero 38151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente TESAURO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  22/10/2014;  Decisione del  22/10/2014
Deposito del 28/10/2014; Pubblicazione in G. U. 05/11/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio - Mancata previsione della preventiva notificazione all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415- bis del codice di procedura penale - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita violazione del diritto di difesa - Modello procedimentale autonomo, ispirato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (come modificato dall'art. 17 del d.l. 27 n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il decreto di citazione possa essere emesso in difetto di istruttoria e comunque di avviso della conclusione delle indagini preliminari all'indagato, ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. Infatti, posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano, il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia autonomo, non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, in quanto ispirato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità. L'omessa previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari si rivela coerente con il ruolo marginale che nel procedimento in questione è assegnato alla fase delle indagini e che rispecchia tanto le esigenze di massima semplificazione tipiche di tale procedimento, quanto la vocazione conciliativa della giurisdizione onoraria, la quale trova la sua sede naturale di esplicazione nell'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice. Le esigenze di informazione dell'imputato prima dell'udienza di comparizione sono comunque assicurate dall'avviso, contenuto nella citazione a giudizio, della facoltà di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo relativo alle indagini preliminari, depositato presso la segreteria del pubblico ministero, nonché dall'indicazione, contenuta nel medesimo atto, delle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione.

- Su analoghe questioni v. le citate ordinanze nn. 415/2005, 85/2005, 349/2004 e 201/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 20  co. 

decreto-legge  27/07/2005  n. 144  art. 17  co. 

legge  31/07/2005  n. 155  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte