Amministrazione pubblica - Norme della Regione Toscana - Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - Corresponsione di un gettone di presenza ai componenti - Ricorso del Governo - Ius superveniens sostitutivo della disposizione impugnata - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46, che «attribuisce ai componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione un gettone di presenza di trecento euro lordi a seduta, fino ad un massimo di quattro sedute al mese. Questo gettone non spetta al garante previsto dall'art. 19 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, ove componente dell'Autorità». Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso (motivata dalla circostanza che l'art. 3 della sopravvenuta legge della Regione Toscana 19 febbraio 2014, n. 9 ha modificato la norma censurata) determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
- Sull'estinzione del processo ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. ex plurimis, le citate ordinanze n. 103/2014 e n. 34/2014.