Sanzioni amministrative - Previsione secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione - Mancata previsione del principio dell'applicazione retroattiva della lex mitior - Asserita violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza - Sopravvenienza della sentenza n. 153 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in base alla quale erano state irrogate le sanzioni amministrative di cui al giudizio principale - Necessità di valutare la perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge posteriore più favorevole. Successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 153 del 2014 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, nel testo originario del quale l'ordinanza ingiunzione impugnata nel giudizio a quo ha fatto applicazione in relazione al tempo di commissione degli illeciti. Alla luce dell'indicato mutamento del quadro normativo, deve pertanto essere valutata la perdurante rilevanza della questione.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 213 del 2004, v. la citata sentenza n. 153/2014.