Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Decorrenza degli effetti per i terzi in buona fede - Produzione dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai terzi in buona fede nell'ambito della procedura fallimentare - Petitum che propone un intervento sostitutivo, con la previsione alternativa della data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di quella di iscrizione nel registro delle imprese - Questione ancipite - Questione che invoca una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, per i terzi in buona fede, gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producano dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, anziché dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di iscrizione nel registro delle imprese del medesimo provvedimento. Innanzitutto, la questione risulta ancipite, cioè proposta in termini di alternatività irrisolta, poiché il rimettente ha chiesto di rimuovere la denunciata illegittimità della disposizione censurata attraverso due distinte modalità di intervento sul testo normativo senza optare per l'una ovvero per l'altra, ponendole entrambe sullo stesso piano e indicandole come alternative tra loro. Inoltre, il regime di pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta consente di ipotizzare, in ordine alla decorrenza dei suoi effetti rispetto ai terzi, diverse soluzioni, tutte praticabili perché non costituzionalmente obbligate, sicché il richiesto intervento manipolativo appare creativo ed eccedente i poteri del giudice costituzionale, implicando scelte affidate alle valutazioni del legislatore. Infine, il silenzio serbato dall'ordinanza di rimessione su taluni aspetti problematici - riguardanti il campo di applicazione dell'evocato tertium comparationis (l'art. 16 della legge fallimentare secondo cui gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono per i terzi dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese) ed il corretto inquadramento dell'oggetto del giudizio a quo (costituito da un pagamento effettuato ad un creditore dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta) - si riverbera in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
- Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, stante l'impossibilità per la Corte di scegliere tra le distinte soluzioni prospettate dal rimettente, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 198/2014 e 87/2013; ordinanza n. 176/2013.
- Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni invocanti una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata in materia riservata alle scelte del legislatore, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 87/2013; ordinanze nn. 176/2013 e 156/2013.
- Sulla ratio dell'inefficacia nei confronti dei creditori dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento (art. 44 della legge fallimentare), da individuarsi nell'esigenza di garantire un'efficace e diretta tutela della massa dei creditori, v. la citata sentenza n. 234/1998.