Sentenza 249/2014 (ECLI:IT:COST:2014:249)
Massima numero 38155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  03/11/2014;  Decisione del  03/11/2014
Deposito del 07/11/2014; Pubblicazione in G. U. 12/11/2014
Massime associate alla pronuncia:  38156


Titolo
Porti e aeroporti - Norme della Regione Abruzzo - Finanziamento, con diverse e successive tipologie di intervento, in favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. (SAGA) - Agevolazioni in astratto riconducibili alla categoria degli aiuti di Stato - Omessa previa notifica del progetto alla Commissione europea - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - gli artt. 38 della legge della Regione Abruzzo18 dicembre 2013, n. 55, e 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, che prevedono un finanziamento regionale, con diverse e successive tipologie di intervento, di alcuni milioni di euro in favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. (SAGA) per la promozione dell'Aeroporto d'Abruzzo. Le disposizioni censurate, infatti, prevedono un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato e la Regione, pur essendo tenuta alla notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012, ha attribuito il detto finanziamento in difetto della prescritta notificazione. In particolare, l'art. 38 citato prevede un'agevolazione (euro 5.573 milioni) senz'altro riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato, in concreto nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari), entro il quale l'intervento può essere qualificato «de minimis» e, pertanto, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea, all'adempimento delle quali è tenuta anche la Regione Abruzzo. Il sopravvenuto art. 7 citato, abrogativo della disposizione impugnata ed a carattere non satisfattivo, nel prevedere un nuovo intervento a favore della SAGA (euro 5.972 milioni), presenta anch'esso i requisiti soggettivi ed oggettivi per la configurabilità dell'ipotesi di aiuto di Stato. Inoltre, le operazioni societarie ivi finanziate non appaiono conformi al criterio dell'investitore privato, di matrice comunitaria, secondo cui nei confronti delle imprese pubbliche la condotta imprenditoriale dello Stato e delle sue articolazioni territoriali deve uniformarsi a quella dell'imprenditore privato, secondo logiche di profitto.

- Sulle condizioni richieste per la cessazione della materia del contendere, v., ex multis, le citate sentenze nn. 87/2014, 300/2012; 193/2012; 32/2012 e 325/2011.

- Sul contenuto del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione e sul trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo, v. la citata sentenza n. 272/2009.

- Sulla competenza dei giudici nazionali, limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto e se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche spettanti alla Commissione europea, v. le citate sentenze nn. 299/2013 e 185/2011.

- Sui requisiti costitutivi della nozione di aiuto di Stato, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, v. la citata sentenza n. 299 del 2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  18/12/2013  n. 55  art. 38  co. 

legge della Regione Abruzzo  27/03/2014  n. 14  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 107  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 108  par. 3