Diritti aeroportuali - Nuova disciplina che ne decurta l'importo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di tutela della concorrenza - Insufficienza e oscurità della motivazione delle ordinanze di rimessione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile - per la carenza di essenziali elementi di descrizione normativa ed economica, che determina l'insufficienza e l'oscurità della motivazione e un'incompleta ricostruzione del quadro normativo - la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 11-nonies, commi 1, lett. a) e b), e 2, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), che decurta i diritti aeroportuali in misura corrispondente al 50% del margine commerciale conseguito dal gestore aeroportuale per lo svolgimento di attività non regolamentate nell'ambito del sedime aeroportuale, nonché mediante l'abolizione della maggiorazione per voli notturni e l'esclusione dell'adeguamento al tasso d'inflazione. Infatti, il rimettente si limita ad enunciare la violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della concorrenza con una succinta motivazione dalla quale non è dato, innanzitutto, comprendere quale profilo della libertà di concorrenza sia compromesso, non essendo chiaro se si lamenti uno squilibrio delle condizioni di svolgimento dell'attività economica a vantaggio dei vettori rispetto alle società di gestione aeroportuale, oppure se venga allegata una disparità di trattamento tra le società di gestione italiane rispetto a quelle operanti nell'Unione europea. Inoltre, non risultano sufficientemente esplorate la normativa comunitaria e quella italiana di ricezione, nonché il rapporto tra esse e le fonti negoziali dei diritti aeroportuali; in considerazione della complessità della regolamentazione del settore, sarebbe stato necessario un più compiuto esame della disciplina in vigore e degli effetti delle modifiche introdotte con le disposizioni impugnate, al fine di comprendere gli effettivi profili di disparità concorrenziale da far valere. Parimenti indispensabile sarebbe stata un'adeguata allegazione delle ricadute economiche della normativa de qua in capo ai vari soggetti coinvolti, anche alla luce dei diversi metodi alternativi di computo dei diritti aeroportuali attualmente disponibili e praticati.
- Sull'ammissibilità dell'intervento in giudizio delle parti dei processi a quibus, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 304/2011, 138/2010 e 263/2009.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per insufficienza e oscurità della motivazione, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 203/2011 e 133/2011.
- Sull'inammissibilità delle questioni per incompleta ricostruzione del quadro normativo, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 204/2013 e 356/2010.