Decretazione d'urgenza - Nuova disciplina dei diritti aeroportuali - Introduzione in sede di conversione di un decreto legge contenente "disposizioni urgenti in materia tributaria" - Asserito difetto di omogeneità materiale e teleologica fra il testo del decreto legge e le norme censurate - Insussistenza - Obiettiva incertezza interpretativa sulla natura dei diritti aeroportuali ascritti, secondo l'orientamento prevalente all'epoca della conversione, all'ambito tributario - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 11-nonies, commi 1, lett. a) e b), e 2, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), che decurta i diritti aeroportuali in misura corrispondente al 50% del margine commerciale conseguito dal gestore aeroportuale per lo svolgimento di attività non regolamentate nell'ambito del sedime aeroportuale, nonché mediante l'abolizione della maggiorazione per voli notturni e l'esclusione dell'adeguamento al tasso d'inflazione. All'atto dell'introduzione nel decreto-legge delle censurate disposizioni, con un maxi-emendamento alla legge di conversione sul quale è stata posta la fiducia, sussisteva un'obiettiva incertezza interpretativa sulla natura dei diritti aeroportuali che l'orientamento prevalente (poi superato dalla stessa giurisprudenza, sia di legittimità sia costituzionale, e dal legislatore) tendeva ad ascrivere all'ambito tributario. Pertanto, tenuto conto della circostanza che il decreto-legge n. 203 del 2005 ricomprende una pluralità di oggetti, tra cui «disposizioni urgenti in materia tributaria», e considerata l'incertezza sulla natura tributaria dei diritti aeroportuali esistente all'epoca dei fatti, le disposizioni impugnate - lungi dall'apparire estranee o intruse, cioè tali da interrompere la correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione costituzionalmente imposta - non possono ritenersi prive di ogni plausibile legame con quelle originarie contenute nel provvedimento d'urgenza.
- Relativamente ai diritti aeroportuali, v. la citata sentenza n. 51/2008.
- Per l'orientamento secondo cui la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. sussiste in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, v. le citate sentenze nn. 32/2014 e 22/2012.