Straniero - Concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento - Requisiti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 Cost., in relazione all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, «nella parte in cui subordinano la concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato, al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e, dunque, anche al requisito della durata del soggiorno medesimo che sia attestata dal possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre all'esigenza di superare il test di lingua italiana». Con la sentenza n. 40 del 2013, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del denunciato art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (sostituita, a far data dal 2007, dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971; quanto alla censura relativa all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, essa non appare dotata di specifica autonomia agli effetti del petitum perseguito dall'ordinanza di rimessione. La questione è pertanto divenuta priva di oggetto.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, v. la citata sentenza n. 40 del 2013.