Sentenza 45/2024 (ECLI:IT:COST:2024:45)
Massima numero 46078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  21/02/2024;  Decisione del  21/02/2024
Deposito del 21/03/2024; Pubblicazione in G. U. 27/03/2024
Massime associate alla pronuncia:  46077


Titolo
Processo penale - In genere - Procedimento davanti al giudice di pace - Peculiarità - Competenza su reati di ridotta gravità ed espressivi, per lo più, di conflitti a carattere interpersonale - Conseguente preminente funzione conciliativa assegnata a tale giudice - Prevista estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Ratio - Favor per la composizione non conflittuale della controversia e per l'alleggerimento del carico giudiziario (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»). (Classif. 199001).

Testo

Il processo penale innanzi al giudice di pace presenta connotazioni peculiari che si collegano – per la natura dei reati devoluti alla sua cognizione, di ridotta gravità ed espressivi, per lo più, di conflitti a carattere interpersonale di carattere privato – alla funzione conciliativa assegnata a tale giudice, anche tramite strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la conciliazione tra autore e vittima del reato. (Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42379; S. 47/2014 - mass. 37772, 37773; S. 64/2009 - mass. 33226; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 228/2005 - mass. 29445).

L’istituto dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie previsto nel processo innanzi al giudice di pace è ispirato, nel suo complesso, all’obiettivo della composizione non conflittuale della controversia spesso sottostante a reati di minore gravità e a finalità di alleggerimento del carico giudiziario.

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Lo sbarramento temporale, previsto dalla disposizione censurata dal Giudice di pace di Forlì per porre in essere e perfezionare le condotte riparatorie, è del tutto incoerente rispetto all’esigenza di favorire nel procedimento davanti al giudice di pace la conciliazione tra le parti tramite l’attività di mediazione assegnata a tale giudice, il cui luogo di fisiologica esplicazione è proprio l’udienza di comparizione: un termine perentorio che scade prima che l’imputato compaia innanzi al giudice ne pregiudica infatti irragionevolmente la funzione conciliativa, non consentendogli di avviare le parti ad un accordo, con ricadute negative anche sul carico giudiziario. Risulta poi contraddittorio che a fronte del ruolo più esteso attribuito al giudice di pace nella verifica dei presupposti per l’estinzione del reato – dovendo egli non solo apprezzare l’adeguatezza e la completezza della riparazione, ma anche verificare il soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione – sia previsto un termine più stretto rispetto a quello dell’apertura del dibattimento stabilito per il giudice ordinario dall’art. 162-ter cod. pen. in relazione all’omologo istituto. Infine, la previsione di un termine, che è già scaduto all’udienza di comparizione, è eccentrica e asistematica, posto che in numerosi altri istituti del processo penale il termine è costituito dall’apertura del dibattimento). (Precedente: O. 11/2004 - mass. 28185).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 35  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte