Lavoro - Responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per l'omesso versamento dei contributi previdenziali - Successiva esclusione della responsabilità solidale del committente per le sanzioni civili o somme aggiuntive - Asserita disparità di trattamento in relazione alla data in cui si viene a collocare l'inadempimento dell'appaltatore - Insussistenza - Diversificazione conseguente all'applicazione dei principi generali in tema di successioni di leggi nel tempo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive. L'evocato parametro non può infatti ritenersi leso dalla circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore dettata dall'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 - che ha espressamente escluso l'estensione della responsabilità del primo alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive - si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo. L'applicazione di un trattamento differenziato alle medesime fattispecie, ma in momenti diversi, non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche.
- Per il costante orientamento secondo cui il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, v. le citate ordinanze nn. 25/2012, 224/2011, 61/2010, 170/2009, 212/2008 e 77/2008.