Sentenza 256/2014 (ECLI:IT:COST:2014:256)
Massima numero 38165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  03/11/2014;  Decisione del  03/11/2014
Deposito del 13/11/2014; Pubblicazione in G. U. 19/11/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale - Mobilità sanitaria internazionale - Previsione che dal 1° gennaio 2013 le Regioni e le Province autonome sono tenute a farsi carico della relativa regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione delle prerogative della Provincia - Asserita lesione del principio di leale collaborazione per la modifica dello statuto speciale in assenza di intesa - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per carenza dell'impianto motivazionale del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e a diverse disposizioni dello statuto speciale e relative norme di attuazione - dell'art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnato nella parte in cui prevede che, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, dal 1° gennaio 2013 le Regioni e le Province autonome siano tenute a farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale. La parte ricorrente, infatti, non ha indicato quale effetto le disposizioni censurate determino nel territorio provinciale, né ha specificato quale è la consistenza del vulnus in concreto arrecato alle proprie prerogative, anche in considerazione del fatto che già sulla base della legislazione vigente prima delle disposizioni impugnate la Provincia si fa carico delle prestazioni sanitarie relative alla mobilità sanitaria internazionale.

- Sulla necessità di un'adeguata motivazione a supporto della impugnativa, in termini più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v. le citate sentenze nn. 139/2006 e 450/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 82

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 83

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 82

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 83

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 84

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  20/01/1973  n. 115  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  26/01/1980  n. 197  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. 526  art. 8  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 9  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 10  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 10  bis

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 17  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 18  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 19