Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale - Mobilità sanitaria internazionale - Previsione che dal 1° gennaio 2013 le Regioni e le Province autonome sono tenute a farsi carico della relativa regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione delle prerogative della Provincia - Asserita lesione del principio di leale collaborazione per la modifica dello statuto speciale in assenza di intesa - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per carenza dell'impianto motivazionale del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e a diverse disposizioni dello statuto speciale e relative norme di attuazione - dell'art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnato nella parte in cui prevede che, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, dal 1° gennaio 2013 le Regioni e le Province autonome siano tenute a farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale. La parte ricorrente, infatti, non ha indicato quale effetto le disposizioni censurate determino nel territorio provinciale, né ha specificato quale è la consistenza del vulnus in concreto arrecato alle proprie prerogative, anche in considerazione del fatto che già sulla base della legislazione vigente prima delle disposizioni impugnate la Provincia si fa carico delle prestazioni sanitarie relative alla mobilità sanitaria internazionale.
- Sulla necessità di un'adeguata motivazione a supporto della impugnativa, in termini più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v. le citate sentenze nn. 139/2006 e 450/2005.