Ordinanza 257/2014 (ECLI:IT:COST:2014:257)
Massima numero 38166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/10/2014; Decisione del
21/10/2014
Deposito del 13/11/2014; Pubblicazione in G. U. 19/11/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia e delle Province di Trento e Bolzano - Richiesta di rinvio formulata da alcune parti - Necessità di trattazione contestuale - Rinvio a nuovo ruolo.
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia e delle Province di Trento e Bolzano - Richiesta di rinvio formulata da alcune parti - Necessità di trattazione contestuale - Rinvio a nuovo ruolo.
Testo
E' disposto il rinvio a nuovo ruolo dei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, poiché nel corso dell'udienza pubblica i difensori di alcune parti hanno depositato il verbale di deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 20 ottobre 2014, avente ad oggetto l'approvazione dell'«Accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica», nonché copia dell'accordo medesimo, intervenuto il 15 ottobre 2014 e potenzialmente idoneo ad incidere sulla materia del contendere, è opportuno il rinvio della trattazione per una contestuale discussione dei ricorsi nonchè per consentire alle parti coinvolte nell'accordo di valutare la persistenza del loro interesse al ricorso.
E' disposto il rinvio a nuovo ruolo dei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, poiché nel corso dell'udienza pubblica i difensori di alcune parti hanno depositato il verbale di deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 20 ottobre 2014, avente ad oggetto l'approvazione dell'«Accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica», nonché copia dell'accordo medesimo, intervenuto il 15 ottobre 2014 e potenzialmente idoneo ad incidere sulla materia del contendere, è opportuno il rinvio della trattazione per una contestuale discussione dei ricorsi nonchè per consentire alle parti coinvolte nell'accordo di valutare la persistenza del loro interesse al ricorso.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/11/2011
n. 183
art. 32
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 83
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 12
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
statuto regione Valle d'Aosta
art. 50
statuto regione Sicilia
art.
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 16
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 17
decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988
n. 305
art.
legge 26/11/1981
n. 690
art.
decreto legislativo 28/12/1989
n. 434
art.