Ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012 che trasferisce alla Regione Campania la proprietà del termovalorizzatore di Acerra, con l'individuazione della provvista finanziaria pari a euro 355.550.510,84 a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FCS), già fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007/2013 - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania - Asserita violazione delle attribuzioni costituzionali regionali - Asserita lesione dell'autonomia negoziale e della libertà di impresa - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per carenza di intesa - Prosecuzione delle trattative in corso di causa e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Improcedibilità - Assorbimento dell'istanza di sospensione.
E' improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per conflitto di attribuzione promosso, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, con il quale è stato deliberato il trasferimento ad essa della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, con l'individuazione della provvista finanziaria pari a euro 355.550.510,84 a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FCS) − già fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) − 2007/2013. Infatti, nelle more del giudizio sono proseguite tra le parti le trattative al fine di risolvere la controversia e da talune delibere della Giunta regionale campana emerge nitidamente che la ricorrente ha accettato in corso di causa sia il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore sia che la provvista per il pagamento del prezzo fosse attinta dal FCS, spostando il focus delle sue rivendicazioni sulla necessità che la relativa somma non fosse tenuta in considerazione ai fini della valutazione del rispetto del patto di stabilità. Tuttavia, l'unica questione rimasta aperta, quella cioè dell'incidenza del prezzo di acquisto sul rispetto del patto di stabilità, è estranea al contenuto del decreto oggetto del conflitto, essendo le decisioni relative a tale profilo state prese con norme di legge (in particolare, l'art. 3, commi 4 e 4-bis, del d.l. n. 59 del 2012, convertito dalla legge n. 100 del 2012) che la ricorrente non ha mai impugnato, pur avendone fatto riserva. La Regione non ha dunque più interesse al conflitto per come perimetrato con il ricorso introduttivo, rivolto a censurare esclusivamente il trasferimento senza intesa del termovalorizzatore e l'individuazione della corrispondente provvista. Dalla decisione di improcedibilità conseguono l'impossibilità di accogliere l'istanza avanzata dalla ricorrente di autorimessione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009, 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012 e 1-bis, comma 4, del d.l. n. 2 del 2012 (questione divenuta irrilevante e, quanto al citato art. 61, comma 3, priva di oggetto a seguito della declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 39 del 2013); e l'assorbimento dell'istanza di sospensione del decreto impugnato formulata nel ricorso.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, v. la citata sentenza n. 39/2013.
- Sull'impossibilità di accogliere istanze di autorimessione di questioni di legittimità costituzionale alla luce dell'esito del conflitto tra enti o poteri, v. le citate sentenze nn. 130/2014 e 313/2013.
- Nel senso che l'istanza di sospensione dell'atto impugnato rimane assorbita da una decisone processuale o di merito del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2013 e 2/2007.