Ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012 che trasferisce alla Regione Campania la proprietà del termovalorizzatore di Acerra, con l'individuazione della provvista finanziaria pari a euro 355.550.510,84 a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FCS), già fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007/2013 - Successiva incorporazione del decreto predetto in una disposizione di legge (legificazione del provvedimento) - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione della autonomia negoziale della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Asserita lesione del principio della tutela giurisdizionale e disparità di trattamento per i destinatari della legge provvedimento - Erroneità del presupposto interpretativo - Disposizione che non realizza il trasferimento dominicale (già avvenuto per effetto del d.P.C.m.) ma ne regola esclusivamente gli aspetti economici - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 113, 117, 119 e 120 Cost., dell'art. 3, comma 4, del d.l. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100) che, nell'assunto del rimettente, avrebbe legificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, con il quale è stato deliberato il trasferimento alla Regione Campania della proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Infatti, la censurata disposizione si occupa esclusivamente degli aspetti economici della vicenda, limitandosi a fare riferimento al citato d.P.C.m.: pertanto, il trasferimento dominicale (operato con il decreto e costituente la causa del pagamento stabilito dalla legge) non entra nella struttura precettiva della norma, ma si atteggia a mero presupposto esterno.
- Sulla costante giurisprudenza costituzionale che «ha riconosciuto l'esistenza di una presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi, ove gli stessi siano richiamati in una disposizione legislativa, tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo univoco dal testo normativo», non essendo peraltro sufficiente che l'atto sia indicato in modo specifico dalla norma legislativa, v. la citata sentenza n. 85/2013 ove sono altresì menzionate le sentenze nn. 80/2013, 311/1993 e 536/1990.
- Per l'affermazione che il rinvio recettizio «è ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti», non essendo sufficiente rilevare che una fonte ne richiama testualmente un'altra, per concludere che la prima abbia voluto incidere sulla condizione giuridica della seconda o dei suoi contenuti, v. la citata sentenza n. 80/2013.