Sentenza 46/2024 (ECLI:IT:COST:2024:46)
Massima numero 46029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  21/02/2024;  Decisione del  21/02/2024
Deposito del 22/03/2024; Pubblicazione in G. U. 27/03/2024
Massime associate alla pronuncia:  46030


Titolo
Reati e pene - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limiti - Scelte non arbitrarie e proporzionate al fine perseguito - Controllo spettante alla Corte costituzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale del trattamento sanzionatorio del delitto di appropriazione indebita, relativamente al minimo edittale, costituito dalla reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni»). (Classif. 210048).

Testo

L’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, non equivale ad arbitrio. (Precedenti: S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43898).

Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti da quest’ultimo non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità. Il controllo sul rispetto di tali limiti spetta alla Corte costituzionale, che è tenuta a esercitarlo con tanta maggiore attenzione, quanto più la legge incida sui diritti fondamentali della persona; il che paradigmaticamente accade rispetto alle leggi penali, che sono sempre suscettibili di incidere, oltre che su vari altri diritti fondamentali, sulla libertà personale dei loro destinatari.

Il canone di coerenza dell’ordinamento nel campo delle norme del diritto è l’espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall’art. 3 Cost. (Precedente: S. 204/1982).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 646, primo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u, della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, innalza, con la novella indicata, fino a quarantotto volte il minimo originario, restando del tutto oscura la ragione che ha indotto il legislatore a una scelta così aspra; e ciò a fronte del dato di comune esperienza che il delitto di appropriazione indebita comprende condotte di disvalore assai differenziato. Inoltre, per effetto dell’innalzamento del limite edittale minimo il trattamento sanzionatorio dell’appropriazione indebita finisce oggi per essere assai più gravoso di quello riservato al furto e alla truffa, assunti entrambi quali tertia comparationis dal rimettente. Simili sperequazioni sanzionatorie pongono seriamente in discussione il canone della coerenza tra le norme; e ciò proprio in un settore dell’ordinamento così delicato, per lo speciale rilievo costituzionale degli interessi in gioco, come il sistema penale. Accertata la violazione dei parametri costituzionali la reductio ad legitimitatem esige la sola ablazione del minimo, che determina la riespansione della regola generale di cui all’art. 23 cod. pen., al contempo, questa soluzione consentirà al legislatore di valutare se intervenire, nell’esercizio della sua discrezionalità, equiparando la pena minima per l’appropriazione indebita alla medesima soglia oggi stabilita per il furto e la truffa, ovvero stabilendone una diversa durata, tenendo conto del suo peculiare disvalore, e comunque entro i limiti dettati dal principio di proporzionalità tra gravità del reato e severità della pena).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 646  co. 1

legge  09/01/2019  n. 3  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte