Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Interventi di ristrutturazione edilizia di beni immobili sottoposti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio - Ricorso del Governo - Lamentata omessa previsione dell'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio preesistente, in conformità alla disciplina statale - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza - Materia di competenza statale esclusiva, sottratta alla potestà normativa regionale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 - impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. A giudizio del ricorrente la norma impugnata - che per gli interventi di ristrutturazione edilizia elimina l'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio preesistente - troverebbe applicazione anche nei confronti dei beni culturali, vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004. Il ricorso introduttivo del giudizio, però, non fa alcun riferimento alle modifiche che l'art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 - convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013 - ha apportato all'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001. La norma, infatti, pur avendo eliminato l'obbligo di rispetto della sagoma nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, tuttavia ha mantenuto fermo il suddetto obbligo con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. La richiesta del ricorrente pertanto, deve essere interpretata come volta a censurare la disposizione regionale per non aver ribadito l'obbligo di rispetto della sagoma per tali ultimi beni, analogamente a quanto stabilito dalla normativa statale. Tale conclusione non è condivisibile in quanto quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, nella specie la tutela dei beni culturali, le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella. Risulta evidente, quindi, che la disposizione statale che prevede l'obbligo di rispetto della sagoma preesistente nelle ristrutturazioni aventi ad oggetto beni culturali vincolati è necessariamente operativa anche in ambito regionale.
- Sull'impossibilità per le Regioni di emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale, quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, v. le citate sentenze nn. 18/2013, 271/2009, 153/2006 e 29/2006.