Ordinanza 261/2014 (ECLI:IT:COST:2014:261)
Massima numero 38174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  05/11/2014;  Decisione del  05/11/2014
Deposito del 20/11/2014; Pubblicazione in G. U. 26/11/2014
Massime associate alla pronuncia:  38173


Titolo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Questione identica nell'oggetto e nelle argomentazioni ad altra già dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, con la pronuncia n. 174 del 2014 - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità.

- Per l'inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 174/2014.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 13  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 14  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 15  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte