Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Questione identica nell'oggetto e nelle argomentazioni ad altra già dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, con la pronuncia n. 174 del 2014 - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità.
- Per l'inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 174/2014.