Bilancio e contabilità pubblica - Corte dei conti - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata, con cui è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2013 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Basilicata - Lamentato svolgimento di un controllo di merito, diverso da quello meramente documentale delineato dal legislatore con il d.l. n. 174 del 2012 e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2014 - Asserita violazione della autonomia legislativa, statutaria, finanziaria e contabile della ricorrente - Genericità del ricorso - Inammissibilità.
È parzialmente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato avverso le deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, con le quali è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2013. La censura di violazione della autonomia legislativa, statutaria, finanziaria e contabile, infatti, risulta apodittica e priva di concretezza poiché non è chiaro se la ricorrente contesta la legittimità di questo controllo ovvero se intenda dolersi del fatto che esso si sarebbe esteso al merito delle scelte discrezionali operate dai gruppi consiliari.
- Sul controllo di regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari, v. la sentenza n. 39/2014.
- Sulla necessità che il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci, v. la citata sentenza n. 1130/1988.
- Sull'inammissibilità del ricorso in quanto la censura è apodittica e priva di concretezza, v. le sentenze nn. 122/2013, 77/2013, 46/2013, 246/2012, 200/2010 e 105/2009.