Sentenza 263/2014 (ECLI:IT:COST:2014:263)
Massima numero 38177
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente NAPOLITANO - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
17/11/2014; Decisione del
17/11/2014
Deposito del 26/11/2014; Pubblicazione in G. U. 03/12/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Corte dei conti - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata, con cui è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2013 - Controllo relativo al costo massimo delle spese di personale dei gruppi consiliari - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Basilicata - Lamentato esercizio del controllo secondo criteri individuati ex post rispetto ai fatti di gestione - Asserita violazione dell'autonomia contabile della ricorrente - Insussistenza - Dichiarazione che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28 - Assorbimento dell'istanza di sospensione delle deliberazioni impugnate.
Bilancio e contabilità pubblica - Corte dei conti - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata, con cui è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2013 - Controllo relativo al costo massimo delle spese di personale dei gruppi consiliari - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Basilicata - Lamentato esercizio del controllo secondo criteri individuati ex post rispetto ai fatti di gestione - Asserita violazione dell'autonomia contabile della ricorrente - Insussistenza - Dichiarazione che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28 - Assorbimento dell'istanza di sospensione delle deliberazioni impugnate.
Testo
Spetta alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari regionali, anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28, effettuata con le deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 con le quali è stato esercitato il controllo sui menzionati rendiconti relativi all'esercizio finanziario 2013. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione ricorrente, il giudice contabile per espletare il controllo con riferimento alle spese di personale dei gruppi consiliari non ha utilizzato criteri individuati ex post rispetto ai fatti di gestione, ma i criteri introdotti dalla legge regionale n. 31 del 2012 − in applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. h), del d.l. n. 174 del 2012 − entrata in vigore il 1° gennaio del 2013, e quindi all'inizio del relativo esercizio finanziario. Non risulta violata, pertanto, l'autonomia contabile della ricorrente. Resta assorbita l'istanza di sospensione delle deliberazioni impugnate.
Spetta alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari regionali, anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28, effettuata con le deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 con le quali è stato esercitato il controllo sui menzionati rendiconti relativi all'esercizio finanziario 2013. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione ricorrente, il giudice contabile per espletare il controllo con riferimento alle spese di personale dei gruppi consiliari non ha utilizzato criteri individuati ex post rispetto ai fatti di gestione, ma i criteri introdotti dalla legge regionale n. 31 del 2012 − in applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. h), del d.l. n. 174 del 2012 − entrata in vigore il 1° gennaio del 2013, e quindi all'inizio del relativo esercizio finanziario. Non risulta violata, pertanto, l'autonomia contabile della ricorrente. Resta assorbita l'istanza di sospensione delle deliberazioni impugnate.
Atti oggetto del giudizio
18/03/2014
n.
art.
co.
18/03/2014
n.
art.
co.
18/03/2014
n.
art.
co.
18/03/2014
n.
art.
co.
18/03/2014
n.
art.
co.
18/03/2014
n.
art.
co.
18/03/2014
n.
art.
co.
18/03/2014
n.
art.
co.
18/03/2014
n.
art.
co.
18/03/2014
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
co. 2
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Basilicata
n.
art. 11
statuto regione Basilicata
n.
art. 15
statuto regione Basilicata
n.
art. 21