Sentenza 263/2014 (ECLI:IT:COST:2014:263)
Massima numero 38178
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente NAPOLITANO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  17/11/2014;  Decisione del  17/11/2014
Deposito del 26/11/2014; Pubblicazione in G. U. 03/12/2014
Massime associate alla pronuncia:  38176  38177


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Corte dei conti - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata, con cui è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2013 - Controllo relativo al costo massimo delle spese di personale dei gruppi consiliari - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Basilicata - Lamentato esercizio del controllo in difformità rispetto alla normativa nazionale e regionale disciplinante la determinazione del costo massimo del personale - Asserita violazione dell'autonomia contabile della ricorrente - Proposizione di un problema interpretativo della normativa vigente, esulante dall'oggetto del giudizio di costituzionalità - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È parzialmente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato avverso le deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, con le quali è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2013. La ricorrente Regione Basilicata si è limitata a dedurre la violazione, ad opera delle deliberazioni impugnate, di norme di legge statali e regionali riguardanti il costo massimo del personale e, in particolare, il computo in tale tetto del personale distaccato e di quello alle dipendenze dei gruppi e dei singoli consiglieri, senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in che modo la violazione di legge si rifletta su di esse. Poiché, quindi, la questione si risolve nella mera denunzia di una errata interpretazione della disciplina legale della materia, deve essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione. Peraltro, col successivo art. 33, comma 2, lett. a), n. 3, del d.l. 91 del 2014, il legislatore ha introdotto un secondo periodo all'art. 1, comma 12, del d.l. n. 174 del 2012, specificando che «Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione (...)».

- Sull'affermazione in base alla quale quando una questione prospettata si risolve nella mera denunzia di una errata interpretazione della disciplina legale della materia debba essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione, v. le sentenze nn. 39/2014, 52/2013 e 470/1997.



Atti oggetto del giudizio

 18/03/2014  n.   art.   co. 

 18/03/2014  n.   art.   co. 

 18/03/2014  n.   art.   co. 

 18/03/2014  n.   art.   co. 

 18/03/2014  n.   art.   co. 

 18/03/2014  n.   art.   co. 

 18/03/2014  n.   art.   co. 

 18/03/2014  n.   art.   co. 

 18/03/2014  n.   art.   co. 

 18/03/2014  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Basilicata    n.   art. 11  

statuto regione Basilicata    n.   art. 15  

statuto regione Basilicata    n.   art. 21