Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale derivante dai giudizi, asseritamente diffamatori, formulati da un senatore in un articolo di stampa in danno di un magistrato - Deliberazione del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale - Insussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni e l'attività politica del parlamentare - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni a mezzo stampa rese da un proprio componente nei confronti di un magistrato - per le quali pende un procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Monza - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della impugnata deliberazione di insindacabilità. Le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sono coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità a condizione che siano legate da un nesso funzionale con l'attività parlamentare in concreto esercitata. A tal fine, devono concorrere due requisiti: a) un legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti né un mero "contesto politico" entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi, né il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento, né, infine, un generico collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale. Inoltre, l'individuazione del punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze coinvolte, tutte di pari valore costituzionale, porta a delimitare l'area di operatività della immunità in correlazione all'ambito di esercizio delle sole funzioni parlamentari e non anche la complessiva attività politica posta in essere dal parlamentare. Nella specie, le dichiarazioni espresse extra moenia dal senatore all'epoca dei fatti nei confronti di un magistrato, non possono essere considerate meramente divulgative dell'attività svolta dal senatore stesso con gli atti tipici indicati dalla difesa del Senato e neppure direttamente ricollegabili all'esercizio della funzione parlamentare.
- Per l'ammissibilità del conflitto, v. la citata ordinanza n. 53/2014.
- Sul nesso funzionale e sui requisiti per la sua sussistenza, v. la citata sentenza n. 221/2014.
- Sul bilanciamento di contrapposte esigenze di pari rilievo costituzionale e sulla conseguente necessaria delimitazione dell'area di operatività della immunità in correlazione all'ambito di esercizio delle funzioni parlamentari, v. la citata sentenza n. 221/2014.