Ordinanza 266/2014 (ECLI:IT:COST:2014:266)
Massima numero 38181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  17/11/2014;  Decisione del  17/11/2014
Deposito del 26/11/2014; Pubblicazione in G. U. 03/12/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Cause collegiali in primo grado - Preclusione del modulo di decisione di cui all'art. 281- sexies , cod. proc. civ. - Asserita incoerenza con il sistema processuale vigente, nel quale il modello di decisione immediata sarebbe divenuto lo strumento generale di definizione delle controversie - Asserita violazione del principio del giusto processo - Asserita violazione della ragionevole durata del processo - Difetto di legittimazione del rimettente, quale giudice istruttore - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, relativamente alle cause di competenza collegiale in primo grado, che il giudice possa decidere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies. Infatti, nel caso di specie il giudice istruttore non ha quel potere di definire il giudizio che compete unicamente al collegio; di conseguenza soltanto tale ultimo organo sarebbe deputato a fare applicazione del modello decisorio di cui all'art. 281-sexies, cod. proc. civ. Inoltre, la pronuncia richiesta dal giudice a quo sollecita un intervento creativo non costituzionalmente obbligato che assumerebbe il carattere di "novità di sistema" ed è rimesso alle scelte del legislatore. Infatti, l'obiettivo perseguito può essere realizzato attraverso una pluralità di interventi modificativi o integrativi della disciplina processuale vigente, non necessariamente coincidenti con la soluzione prospettata dal rimettente.

- In tema di legittimazione del giudice istruttore a sollevare questioni di legittimità costituzionale solo con riferimento a disposizioni di legge che deve applicare per provvedimenti rientranti nella sua competenza, v. le citate ordinanze nn. 552/2000, 295/1996 e 436/1994.

- Sulla inammissibilità delle questioni che sollecitino interventi "creativi" della Corte costituzionale, v. le citate decisioni: sentenze nn. 252/2012 e 274/2011, ordinanze nn. 48/2014, 136/2013 e 243/2009.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte