Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Mancata registrazione entro il termine di legge, ovvero registrazione di un contratto con un importo inferiore a quello effettivo, ovvero registrazione di un contratto di comodato fittizio - Sostituzione sanzionatoria della disciplina convenzionalmente stabilita dalle parti - Previsione che, a decorrere dalla registrazione volontaria o d'ufficio, la locazione abbia una durata di quattro anni prorogabile per ulteriori quattro e che il canone annuo sia fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, con indicizzazione Istat - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Ius superveniens destinato a regolare, in via transitoria, le situazioni giuridiche incise dalla pronuncia di incostituzionalità - Necessità di una nuova valutazione sulla attuale rilevanza delle questioni prospettate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Sono restituiti ai rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8, 9 e 10, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 42, 70 e 76 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo entro il termine di legge, un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell'importo del canone e della durata del contratto. Successivamente alle ordinanze di rimessione, i commi 8 e 9 dell'art. 3 censurato sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 50 del 2014; a seguito di tale pronuncia, la legge n. 80 del 2014 (di conversione del d.l. n. 47 del 2014) ha stabilito che «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» (art. 5, comma 1-ter). Alla luce di tale nuova disciplina, occorre che i giudici valutino se e in quali termini i dubbi di costituzionalità presentino rilevanza attuale ai fini della definizione dei giudizi a quibus e deve, pertanto, essere ordinata la restituzione degli atti ai rimettenti. Quanto alla censura del comma 10 dell'art. 3, essa appare rivolta verso una disposizione che, nella prospettazione del giudice rimettente, risulta, in ragione del suo carattere transitorio, priva di effettiva autonomia.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, v. la citata sentenza n. 50 del 2014.