Bilancio e contabilità pubblica - Risorse finanziarie destinate ai progetti per i territori di confine - Riserva, per l'anno 2011, di una quota delle risorse predette alla copertura delle spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti - Ricorsi delle Province di Trento e di Bolzano - Ius superveniens abrogativo della disposizione censurata - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione dei giudizi.
Sono estinti i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10) - impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento agli artt. 79, secondo comma, e 104, primo comma, dello statuto trentino, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2, comma 106, della legge n. 191 del 2009, nonché al principio di leale collaborazione - che riserva, per l'anno 2011, la quota dello 0,6 per cento del totale delle risorse finanziarie destinate ai progetti per i territori di confine (art. 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009) alla copertura delle spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e alla verifica dei medesimi progetti. Infatti, la rinuncia al ricorso (seguita all'abrogazione, a decorrere dal 30 giugno 2014, dei commi da 118 a 121 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 ad opera dell'art. 1, comma 519, lett. c), della legge n. 147 del 2013), accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
- Per l'affermazione che l'intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 164/2013 e 55/2013.