Sentenza 269/2014 (ECLI:IT:COST:2014:269)
Massima numero 38185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
18/11/2014; Decisione del
18/11/2014
Deposito del 03/12/2014; Pubblicazione in G. U. 10/12/2014
Titolo
Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Smaltimento delle terre e rocce da scavo - Ricorso del Governo - Assoluta carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità.
Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Smaltimento delle terre e rocce da scavo - Ricorso del Governo - Assoluta carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, dell'art. 51, comma 5, lett. a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2012). Infatti, la censura, pur presente nell'epigrafe e nel petitum del ricorso, non è in alcun modo ripresa, né motivata, nel corpo del ricorso medesimo.
- Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'assenza di qualsivoglia argomentazione a sostegno dell'asserita incostituzionalità, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 189/2014 e ordinanza n. 123/2012.Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
27/12/2011
n. 18
art. 51
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte