Sentenza 269/2014 (ECLI:IT:COST:2014:269)
Massima numero 38185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/11/2014;  Decisione del  18/11/2014
Deposito del 03/12/2014; Pubblicazione in G. U. 10/12/2014
Massime associate alla pronuncia:  38184  38186  38187  38188  38189  38190  38191  38192  38193  38194


Titolo
Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Smaltimento delle terre e rocce da scavo - Ricorso del Governo - Assoluta carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, dell'art. 51, comma 5, lett. a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2012). Infatti, la censura, pur presente nell'epigrafe e nel petitum del ricorso, non è in alcun modo ripresa, né motivata, nel corpo del ricorso medesimo.

- Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'assenza di qualsivoglia argomentazione a sostegno dell'asserita incostituzionalità, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 189/2014 e ordinanza n. 123/2012.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  27/12/2011  n. 18  art. 51  co. 5

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte