Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento - Determinazione della spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi - Specificazione che in tale spesa "non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore" - Contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, secondo cui vanno incluse nel patto di stabilità interno tutte le spese per il personale, a qualsiasi titolo sostenute - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, il quale, nel determinare la spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, specifica che in tale spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore. La disposizione de qua (che, sebbene abrogata dall'art. 25, comma 3, della legge provinciale n. 25 del 2012, ha comunque ricevuto applicazione limitatamente al 2012) viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per gli enti ad autonomia speciale, posto dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, il quale fissa il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ancorandolo a quanto percepito nel 2010 e producendo l'effetto di predeterminare l'entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, sì da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale. L'esclusione di alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall'ammontare complessivo della spesa per il personale, disposta dal legislatore provinciale, non rispetta il vincolo generale di spesa legittimamente imposto con legge dello Stato a tutte le Regioni per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli obblighi comunitari.
- Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 290/2009.
- Sulla riferibilità della normativa oggetto del giudizio in via principale ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali e sulla possibilità che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato approvate nell'esercizio di competenze attribuite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011.
- Per l'ammissibilità nei giudizi in via principale di questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 187/2013, 289/2008 e 447/2006; ordinanza n. 342/2009.
- Sulle condizioni costantemente richieste dalla giurisprudenza costituzionale per addivenire alla cessazione della materia del contendere in caso di modifica delle disposizioni impugnate, vale a dire il carattere pienamente satisfattivo della nuova disciplina e la mancata applicazione medio tempore delle norme previgenti, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 97/2014, 272/2013, 266/2013 e 228/2013.
- Sulla qualificazione dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 221/2013, 217/2012 e 215/2012.