Sentenza 269/2014 (ECLI:IT:COST:2014:269)
Massima numero 38187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/11/2014;  Decisione del  18/11/2014
Deposito del 03/12/2014; Pubblicazione in G. U. 10/12/2014
Massime associate alla pronuncia:  38184  38185  38186  38188  38189  38190  38191  38192  38193  38194


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento - Previsione che si riconoscano al personale del comparto ricerca le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate nel corso del 2010 - Ricorso del Governo - Evocazione di parametro interposto inconferente, in quanto riferito ad ambito temporale diverso da quello della disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per inconferenza dell'evocato parametro interposto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. e 8, numero 1), dello statuto trentino, nella parte in cui, modificando l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge provinciale n. 27 del 2010, stabilisce che per il 2010 si riconoscano al personale del comparto ricerca le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate in corso d'anno. Infatti, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, invocato nel ricorso, contiene il divieto, applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, di riconoscere effetti economici alle progressioni di carriera relative agli anni 2011, 2012 e 2013. Pertanto, la norma di principio statale e la disposizione provinciale si riferiscono ad ambiti temporali diversi, essendo la prima riferita al triennio 2011-2013, mentre la seconda al solo 2010. Peraltro, in relazione al triennio 2011-2013, la censurata disposizione reitera testualmente il divieto stabilito dalla legge statale.

- Sulla riferibilità della normativa oggetto del giudizio in via principale ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali e sulla possibilità che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato approvate nell'esercizio di competenze attribuite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011.

- Per l'ammissibilità nei giudizi in via principale di questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 187/2013, 289/2008 e 447/2006; ordinanza n. 342/2009.

- Sull'applicabilità del divieto stabilito dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 anche alle Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 181/2014 e 3/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  27/12/2011  n. 18  art. 17  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 9    co. 21  

legge  30/07/2010  n. 122  art.