Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento - Attribuzione alla Giunta provinciale della funzione di formulare direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire la concessione di una aspettativa al personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la partecipazione a progetti di solidarietà internazionale - Intervento normativo che modifica decisioni assunte in sede di contrattazione collettiva - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo il comma 10-bis nell'art. 44 della legge provinciale n. 16 del 2010, affida alla Giunta provinciale la funzione di formulare direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di concedere un'aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di novanta giorni ogni biennio, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall'Azienda medesima, per favorire la partecipazione del proprio personale a progetti di solidarietà internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia. La disposizione impugnata, infatti, ancorché formulata come volta a indirizzare il potere di direttiva che la Giunta provinciale esercita nei confronti dell'APRAN, in realtà definisce con precisione un nuovo tipo di aspettativa, specificandone la causa, la durata massima, il regime degli oneri previdenziali. Il rilevato sconfinamento nell'ambito dell'ordinamento civile riservato alla competenza legislativa statale non è escluso dalla circostanza che la suddetta aspettativa sia rivolta al solo personale della Provincia autonoma.
- Sulla riferibilità della normativa oggetto del giudizio in via principale ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali e sulla possibilità che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato approvate nell'esercizio di competenze attribuite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011.
- Per l'ammissibilità nei giudizi in via principale di questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 187/2013, 289/2008 e 447/2006; ordinanza n. 342/2009.
- Per l'affermazione della spettanza allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, v. le citate le sentenze nn. 61/2014 e 77/2013, entrambe riferite alla Provincia autonoma di Bolzano.