Impiego pubblico - Servizio sanitario - Norme della Provincia di Trento - Dirigenza - Previsione che la durata massima degli incarichi non possa essere superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata medio tempore inapplicata - Cessazione della materia del contendere.
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, lett. c), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e 8, numero 1), dello statuto trentino, nella parte in cui, inserendo il comma 4-bis nell'art. 56 della legge provinciale n. 16 del 2010, assoggetta la dirigenza del servizio sanitario provinciale al cosiddetto spoils system, stabilendo che la durata massima degli incarichi non può essere superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Infatti, il citato comma 4-bis è stato abrogato dall'art. 12, comma 3, della legge provinciale n. 16 del 2013 e, secondo quanto attestato dalla Provincia resistente, non ha avuto applicazione prima della sua abrogazione. Sussistono, pertanto, le due condizioni richieste dalla costante giurisprudenza costituzionale per addivenire alla cessazione della materia del contendere: la sopravvenuta abrogazione (o modificazione) delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso e la mancata applicazione medio tempore delle norme abrogate (o modificate).
- Sulla riferibilità della normativa oggetto del giudizio in via principale ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali e sulla possibilità che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato approvate nell'esercizio di competenze attribuite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011.
- Per l'ammissibilità nei giudizi in via principale di questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 187/2013, 289/2008 e 447/2006; ordinanza n. 342/2009.
- Sulle condizioni richieste dalla costante giurisprudenza costituzionale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, vale a dire la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso e la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate, v. le citate sentenze nn. 68/2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012 e 325/2011.