Sentenza 269/2014 (ECLI:IT:COST:2014:269)
Massima numero 38190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/11/2014;  Decisione del  18/11/2014
Deposito del 03/12/2014; Pubblicazione in G. U. 10/12/2014
Massime associate alla pronuncia:  38184  38185  38186  38187  38188  38189  38191  38192  38193  38194


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Aggiornamento dei prezzi di progetto - Condizione - Superamento della percentuale di aumento del 2,5 per cento dei prezzi medesimi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell'appalto - Contrasto con le previsioni del codice degli appalti in materia di aggiornamento dei prezzi - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 51, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale n. 26 del 1993, subordina l'aggiornamento dei prezzi di progetto al superamento della percentuale di aumento del 2,5 per cento dei medesimi prezzi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell'appalto. La disposizione de qua si pone, infatti, in contrasto con la disciplina sull'aggiornamento annuale dei prezzari delle stazioni appaltanti e con il principio di adeguamento continuo dei prezzi posti a base di gara, per come affermati dall'art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, interferendo con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La disciplina dell'adeguamento dei prezzi - anche se nella specie riguarda la fase pubblicistica delle procedure di appalto, essendo riferita al periodo che intercorre tra la data di delibera a contrarre e quella di indizione dell'appalto - si ripercuote, in realtà, su tutte le fasi successive, comprese quelle della stipulazione del contratto e della sua esecuzione. Essa produce un effetto condizionante sull'autonomia negoziale, sia della stazione appaltante, sia delle imprese interessate, dal momento che impedisce a queste ultime di tenere conto degli incrementi di costo fino a quando questi non abbiano superato la percentuale del 2,5 per cento.

- Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 290/2009.

- Sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di appalti pubblici, v. la citata sentenza n. 45/2010 ove è sottolineato che la competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di lavori pubblici di interesse provinciale non é libera di esplicarsi senza alcun vincolo, dovendo trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006.

- Per l'affermazione che «la competenza della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata innanzitutto dall'art. 4 dello statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica"», e che «tale limite include anche i principi dell'ordinamento civile», v. la citata sentenza n. 74/2012, ove é altresì precisato che i principi della «disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto [...] devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza».

- Sulla spettanza allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, v. le citate sentenze nn. 74/2012, 53/2011, 45/2010 e 401/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  27/12/2011  n. 18  art. 51  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 133    co. 8