Reati e pene - In genere - Misure a tutela del decoro urbano - Condotte idonee a impedire l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture serventi i servizi di trasporto - Ordine di allontanarsi per quarantotto ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto - Denunciata violazione della libertà di circolazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 210001).
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 16 della Costituzione, degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., i quali prevedono che, contestualmente all’accertamento delle condotte illecite di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9, l’organo accertatore ordini al trasgressore l’allontanamento per quarantotto ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il giudice a quo è investito del processo penale nei confronti di una persona imputata della contravvenzione prevista dall’art. 10, comma 2, del citato decreto-legge; egli non è, dunque, chiamato ad occuparsi degli ordini di allontanamento che hanno preceduto tale divieto.