Sentenza 47/2024 (ECLI:IT:COST:2024:47)
Massima numero 46031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/01/2024;  Decisione del  24/01/2024
Deposito del 25/03/2024; Pubblicazione in G. U. 27/03/2024
Massime associate alla pronuncia:  46032  46033


Titolo
Reati e pene - In genere - Misure a tutela del decoro urbano - Condotte idonee a impedire l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture serventi i servizi di trasporto - Ordine di allontanarsi per quarantotto ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto - Denunciata violazione della libertà di circolazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 210001).

Testo

È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 16 della Costituzione, degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., i quali prevedono che, contestualmente all’accertamento delle condotte illecite di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9, l’organo accertatore ordini al trasgressore l’allontanamento per quarantotto ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il giudice a quo è investito del processo penale nei confronti di una persona imputata della contravvenzione prevista dall’art. 10, comma 2, del citato decreto-legge; egli non è, dunque, chiamato ad occuparsi degli ordini di allontanamento che hanno preceduto tale divieto.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  20/02/2017  n. 14  art. 9  co. 1

decreto-legge  20/02/2017  n. 14  art. 10  co. 1

legge  18/04/2017  n. 48  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte