Capacità contributiva - In genere - Presupposti del prelievo tributario - Presenza di indici concretamente rivelatori di ricchezza individuati discrezionalmente dal legislatore - Divieto di scelte arbitrarie e irrazionali (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni delle disposizioni statali che estendono il contributo al fondo per i servizi antincendi negli aeroporti dovuto dalle società aeroportuali, senza includere i vettori). (Classif. 044001).
Per capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 Cost., si deve intendere l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta desumibile dal presupposto economico cui l’imposizione è collegata. Esso consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità. (Precedenti: S. 49/2025 - mass. 46794; S. 34/2025 - mass. 46745; S. 108/2023 - mass. 45555).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, e dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, come conv., nella parte in cui prevedono, per le sole società di gestione aeroportuale, l’obbligo di contribuire ad alimentare il fondo destinato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendio negli aeroporti. Nel perimetro aeroportuale le società su cui grava tale obbligo rivestono, in base all’art. 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 705 cod. nav., un ruolo diverso e preminente rispetto a tutti gli altri soggetti pure operanti nella stessa area, essendo loro consentito lo sfruttamento economico delle concessioni e la riscossione dei diritti aeroportuali – anche in base alla direttiva n. 2009/12/CE, e a una specifica convenzione per gli aeroporti di Malpensa e Linate. Una simile differenziazione giustifica sia la base imponibile del tributo, sia la delimitazione dei soggetti passivi, motivo per cui non risulta arbitrario, né in contrasto con il principio di eguaglianza tributaria, l’aver delimitato il perimetro soggettivo del prelievo in esame alle sole società di gestione aeroportuale, essendo tale misura sorretta da un’adeguata giustificazione obiettiva, consistente nella non assimilabilità dei soggetti che operano all’interno dello spazio aeroportuale. Neppure può ravvisarsi la violazione dell’art. 53 Cost. con riguardo al principio di capacità contributiva: difatti, l’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 individua, quale presupposto oggettivo del tributo, il traffico generato, espressamente definito quale indice di tale capacità. Esso si riferisce all’insieme dei movimenti che coinvolgono passeggeri, aeromobili e merci in arrivo e in partenza da uno scalo e rappresenta un indicatore chiave per misurare l’attività e l’impatto di un aeroporto sul territorio; è composto dal numero totale di decolli e atterraggi, includendo sia voli commerciali che privati, dal numero di passeggeri che partono, arrivano o transitano, anche senza cambiare aereo, e dalla quantità di merci e posta trasportate; nel complesso, in questo senso, non è solo un dato tecnico, ma opera da motore economico finalizzato a creare ricchezza, che è indice della capacità economica dell’aeroporto. Il presupposto del tributo è stato, di conseguenza, correttamente riferito dal legislatore alle società di gestione aeroportuale e non ad altri soggetti, che pure beneficiano dell’infrastruttura aeroportuale).