Reati e pene - Depenalizzazione - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Estensione anche ai reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Previsione, in generale o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente che in tal caso le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato - Conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio di tutte le fattispecie rientranti nell'ambito applicativo della norma censurata (in ulteriore subordine: della guida senza patente con l'aggravante della recidiva nel biennio) - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210018).
La previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante deve quindi svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega. (Precedenti: S. 36/2025 - mass. 46710; S. 129/2024 - mass. 46347; S. 166/2023 - mass. 45764; S. 96/2020 - mass. 43352).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 2, e, in via consequenziale, dell’art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui, la prima delle due disposizioni – dopo aver disposto, al primo periodo, che la depenalizzazione dei reati puniti con sola pena pecuniaria, prevista dal comma 1, si applica anche ai reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria – soggiunge, al secondo periodo, che in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato, mentre la seconda stabilisce che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi da tale decreto legislativo prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva e sottratte alla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato. La questione – sollevata con riferimento a tutti i reati rientranti nell’ambito applicativo della norma censurata o, in subordine, in relazione al solo reato di guida senza patente, ex art. 116, comma 15, cod. strada – non comporta la violazione della legge di delegazione n. 67 del 2014. Quest’ultima persegue infatti l’obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale, mediante la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di figure criminose, selezionate con due tecniche distinte: da un lato, la c.d. depenalizzazione “cieca” – ossia mediante una clausola generale –, dall’altro tramite l’elencazione “nominativa” di ulteriori fattispecie attratte nell’operazione. Con l’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016 il legislatore delegato ha dato dunque attuazione alla delega relativa proprio alla depenalizzazione “cieca”, recependo, sul punto, le indicazioni della Commissione di studio costituita nel 2014. Nell’operare in tale direzione, il legislatore delegato ha lasciato, tuttavia, doverosamente ferma la rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati di cui si discute, per le quali la normativa allora vigente prevedeva, in ragione del più accentuato disvalore del fatto, anche o soltanto la pena della reclusione o dell’arresto. La trasformazione di tali ipotesi aggravate in fattispecie autonome di reato rappresenta, d’altro canto, un portato ineludibile della soluzione adottata, non potendo le vecchie aggravanti sopravvivere come tali una volta venuta meno la rilevanza penale della fattispecie base. Ciò vale a escludere altresì la fondatezza del sospetto di illegittimità costituzionale della disposizione censurata avanzato in via subordinata, con riferimento al solo reato di guida senza patente, di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. Così come cade, automaticamente, anche la censura mossa in via consequenziale alla disposizione di coordinamento di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, in forza della quale, quando le ipotesi aggravate escluse dalla depenalizzazione si basano sulla recidiva, come nel caso della guida senza patente con recidiva nel biennio, per recidiva deve intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato). (Precedenti: S. 81/2025 - mass. 46750; S. 88/2024 - mass. 46097).