Sentenza 110/2026 (ECLI:IT:COST:2026:110)
Massima numero 47495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  04/05/2026;  Decisione del  04/05/2026
Deposito del 18/06/2026; Pubblicazione in G. U. 24/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47493  47494


Titolo
Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per il delitto aggravato di violenza sessuale - Eccezioni al divieto in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 199030).

Testo

È ordinata la restituzione degli atti al GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in relazione alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in via subordinata e in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui, relativamente al delitto di violenza sessuale aggravata (artt. 609-bis e 609-ter cod. pen.), non prevede eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione». La sentenza n. 203 del 2025, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui collocava fra i reati “ostativi” alla sospensione del processo con messa alla prova la violenza sessuale aggravata anche quando si verta nei «casi di minore gravità». Da tale statuizione e dal conseguente mutamento del quadro normativo discende la necessità che il rimettente proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni proposte. (Precedente: S. 203/2025 - mass. 47221; O. 183/2020 - mass. 43343, 43344; O. 49/2020 - mass. 42496; O. 182/2019 - mass. 42310; O. 154/2018 - mass. 40019; O. 146/2011 - mass. 35608).



Atti oggetto del giudizio

 22/09/1988  n. 448  art. 28  co. 5

 15/09/2023  n. 123  art. 6  co. 1

legge  13/11/2023  n. 159  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte