Regioni (competenza residuale ) - Turismo - Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (in particolare: gestione imprenditoriale di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio) - Disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2025 - Possibilità di continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni - Conseguente applicazione, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina regionale - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza, sotto il profilo della difficile intellegibilità della legislazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 218009).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della «difficile intellegibilità» della legislazione a causa delle plurime modificazioni legislative, dell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, che modificando il comma 2 dell’art. 144 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che pone maggiori restrizioni alla gestione, nello stesso edificio, di due affittacamere o di due bed and breakfast. Il legislatore regionale ha operato una riforma organica della materia del turismo, con la legge reg. Toscana n. 61 del 2024, e poi ha modificato l’art. 144, comma 2, una sola volta, con un intervento molto puntuale, per cui la disciplina risultante è agevolmente comprensibile.