Edilizia e urbanistica - Pianificazione urbanistica (principio della) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Previsione che il piano urbanistico comunale deve considerare anche le acque costiere immediatamente prospicenti la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Possibile interpretazione della disposizione impugnata coerente con i parametri evocati - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090011).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all’art. 3, lett. l), dello statuto speciale, dell’art. 27, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, la quale, nel modificare l’art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede che il piano urbanistico comunale deve considerare anche «le acque costiere» di cui all’art. 54 cod. ambiente immediatamente prospicienti la linea di battigia marina e che alle stesse «acque costiere», in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra. La pianificazione degli spazi marittimi, disciplinata dal d.lgs. n. 201 del 2016, ha previsto l’adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo, uno per ciascuna delle tre aree marittime «Tirreno-Mediterraneo Occidentale», «Adriatico» e «Ionio-Mediterraneo Centrale», avvenuta con d.m. n. 237 del 2024, i quali preso atto dell’attuale quadro normativo, precisano che il loro ambito applicativo è diverso da quello del piano urbanistico, senza ulteriore indicazione sul punto, il che significa che essi, allo stato, si applicano senza eccezioni anche alle acque costiere. L'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 può essere dunque interpretato in modo da prevenire l'insorgere della denunciata antinomia normativa, nel senso che il piano urbanistico comunale non deve contenere previsioni in deroga o comunque incoerenti rispetto al vigente piano di gestione dello spazio marittimo, contrastandone gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni, in ragione del carattere sovraordinato del piano di gestione e della sua conseguente inderogabilità da parte di piani o programmi o provvedimenti amministrativi. Pertanto, la disposizione impugnata può essere interpretata nel senso che, in mancanza di deroghe esplicite e specifiche in proposito, essa non consente deroghe o comunque previsioni incoerenti rispetto al vigente piano di gestione dello spazio marittimo, contrastandone gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni.