Processo penale - Persona offesa - Soggetto eventuale del procedimento o del processo - Necessità che il suo apporto si traduca in un supporto e controllo del PM - Sua opposizione all'archiviazione - Necessità che sia finalizzata a colmare eventuali lacune investigative (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ristoro per l'indagato che sia costretto a difendersi contro l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione da parte del PM la quale sia giudicata inammissibile nel merito). (Classif. 199019).
La persona offesa dal reato nel processo penale – soggetto eventuale del procedimento o del processo in omaggio alla separazione dei giudizi, penale e civile – è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero. La sua opposizione alla richiesta di archiviazione, quindi, non può tradursi in una mera censura e non può limitarsi a fornire una diversa valutazione degli elementi conoscitivi già disponibili, ma deve offrire concreti spunti che possano costituire oggetto di investigazioni non ancora effettuate, finalizzata a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini. (Precedenti: S. 203/2021 - mass. 44261; S. 249/2020 - mass. 43062).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., che, disciplinando i moduli procedurali che il GIP deve seguire ove la persona offesa proponga opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, non prevedono alcuna forma di ristoro in favore dell’indagato che sia stato costretto a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore di fiducia oppure assegnato di ufficio, ove l’opposizione risulti inammissibile nel merito. Nel sindacato sulla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute dal legislatore è necessario tenere conto, da un lato, dell’interesse a prevenire e a sanzionare, con la responsabilità per le spese, la presentazione di querele temerarie e, dall’altro, dell’interesse a non scoraggiare l’esercizio non solo del diritto di querela, ma anche del diritto di opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa. In tale quadro, il primo interesse è stato dal legislatore ritenuto recessivo rispetto al secondo, con valutazione che non può essere ritenuta manifestamente irragionevole, specie alla luce dell’evoluzione del ruolo riconosciuto alla persona offesa nell’ambito del processo penale; anche perché il quadro normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, fornisce all’organo giudicante uno strumento idoneo a svolgere una funzione di filtro rispetto a quelle opposizioni che, seppur formalmente proposte per sollecitare ulteriori investigazioni, risultino chiaramente pretestuose, consentendo di archiviare de plano, senza fissare l’udienza camerale, in presenza di richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, non serie o meramente esplorative. La scelta operata dal legislatore, dunque, trova giustificazione nell’opportunità, da inquadrarsi nel generale principio del favor querelae, di non scoraggiare o inibire la persona offesa nell’esercizio di tutti i poteri che le sono attribuiti al fine di cooperare alla completezza delle indagini e all’accertamento della verità. La lamentata violazione dell’art. 3 Cost. non è ravvisabile neanche sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, poiché le situazioni raffrontate dal rimettente non sono tra loro effettivamente sovrapponibili, attese le differenze di effetti, di connotati, e di stabilità del provvedimento di archiviazione rispetto alla sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Né l’obbligo di assistenza tecnica dell’indagato nell’udienza camerale di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. compromette l’effettività del diritto di difesa, poiché rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore la scelta sulle modalità con cui dare attuazione a tale principio, che trova, comunque, adeguata salvaguardia, per i non abbienti, nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato. (Precedente: S. 187/2025 - mass. 47169).