Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Gratuità delle prestazioni e dei trattamenti effettuati nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito (art. 6) - Copertura finanziaria degli oneri conseguenti (art. 7) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela della vita umana, dei principi di autodeterminazione, nonché in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale esclusiva e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e, in via subordinata, dei principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute e dei limiti statutari - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231006).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., della intera legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, nonché degli artt. 6 e 7 della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, i quali – all’interno di una disciplina delle procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – disciplinano, in combinato disposto tra loro, la gratuità delle prestazioni e la copertura degli oneri per l’attuazione delle stesse. Quanto all’art. 6, la scelta di stabilire la gratuità delle prestazioni e dei trattamenti effettuati nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito non appare, all’evidenza, in contrasto con alcuno dei parametri richiamati dal ricorso statale. Quanto all’art. 7, va rilevato che esso è norma finanziaria meramente accessoria rispetto alla precedente, stabilendo la copertura finanziaria degli oneri derivanti in particolare dall’attuazione dell’art. 5 della legge regionale impugnata. Anche in questo caso non si configura contrasto con i parametri evocati dal ricorrente.