Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione delle parti - Perentorietà del relativo termine - Necessità, entro la sua scadenza, di depositare anche la procura speciale - Eccezione - Processo per il sequestro, le lesioni personali e l'omicidio pluriaggravati di Giulio Regeni, svolto in absentia a seguito di pronuncia additiva della Corte costituzionale - Ammissibilità della costituzione nel giudizio costituzionale dei difensori degli imputati. (Classif. 111002).
Il deposito della procura speciale nel termine perentorio indicato dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale costituisce adempimento essenziale per la rituale costituzione in giudizio. (Precedente: S. 236/2021- mass. 44371).
È ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale delle parti del giudizio principale avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità penale di quattro ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano imputati per il sequestro, e quanto ad uno di essi, per le lesioni personali e l’omicidio pluriaggravati del ricercatore italiano Giulio Regeni, presentata dai difensori degli assistiti pur essendo sprovvisti della procura speciale richiesta dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale. Il mancato deposito delle procure speciali è ascrivibile allo stesso fatto, non imputabile né agli imputati né ai rispettivi difensori, che ha reso necessaria l’introduzione, a opera della Corte costituzionale, di una nuova ipotesi di procedibilità in absentia, nonostante gli accusati debbano ritenersi ignari della pendenza del processo penale a loro carico. Nel caso in esame, infatti, la conoscenza della vocatio in iudicium è stata impedita da un factum principis, ciò che rende oggettivamente impossibile il conferimento della procura speciale necessaria alla costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale. Alla luce dell’art. 12 delle Norme integrative, deve pertanto escludersi che un fatto ostativo esterno, come quello del caso di specie, possa privare gli accusati di una facoltà, qual è quella di fornire il proprio contributo argomentativo nel giudizio di legittimità costituzionale, generalmente riconosciuta alle parti del giudizio principale. (Precedente: S. 192/2023 - mass. 45794).