Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Tribunale - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni espresse da Matteo Renzi, senatore all'epoca dei fatti). (Classif. 114002).
Va riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene. (Precedenti: O. 34/2024 - mass. 46021; O. 204/2023 - mass. 45848; O. 175/2023 - mass. 45716; O. 154/2023 - mass. 45694; O. 34/2023 - mass.45357; O. 1/2023 - mass. 45273).
Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in maniera definitiva la propria volontà in ordine all’applicazione delle prerogative di cui all’art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: O. 34/2024 - mass. 46021; O. 175/2023 - mass. 45716; O. 34/2023 - mass. 45357; O. 1/2023 - mass. 45273).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza, sez. pen., in riferimento alla deliberazione del 7 maggio 2024 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – doc. IV-quater, n. 3 –, si è ritenuto che le dichiarazioni per le quali Matteo Renzi, all’epoca senatore, è imputato dinanzi al Tribunale ricorrente del delitto di diffamazione aggravata, ex art. 595, terzo comma, cod. pen., siano state espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale a promuovere conflitto e quella del Senato a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell’esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere del Senato di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente).