Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Smaltimento di rifiuti non pericolosi - Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo - Sanatoria - Possibilità di consentire l'autorizzazione a posteriori - Contrasto con la specifica disciplina del codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 57, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo l'art. 86-ter nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl), prevede una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo. In tema di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, l'art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, a prescindere dall'applicazione di norme sanzionatorie, quali siano le conseguenze dell'infrazione in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, prevedendo che l'autorità competente proceda, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, con eventuale sospensione dell'autorizzazione, o alla revoca dell'autorizzazione. Trattandosi di una disciplina adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, il legislatore provinciale (o regionale) non può introdurvi deroghe, né dettare una diversa disciplina.
(Resta assorbito ogni altro profilo di censura)
- Per l'affermazione che la disciplina dei rifiuti «si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali», v. le citate sentenza nn. 244/2011 e 249/2009, nonché, in senso analogo, le citate sentenze nn. 285/2013 e 62/2008.