Sentenza 269/2014 (ECLI:IT:COST:2014:269)
Massima numero 38192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/11/2014;  Decisione del  18/11/2014
Deposito del 03/12/2014; Pubblicazione in G. U. 10/12/2014
Massime associate alla pronuncia:  38184  38185  38186  38187  38188  38189  38190  38191  38193  38194


Titolo
Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Sottoprodotti - Smaltimento delle terre e rocce da scavo - Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo - Sanatoria - Possibilità di consentire l'autorizzazione a posteriori - Contrasto con la specifica disciplina del codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 57, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo l'art. 86-quater nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl), prevede, per il settore dello smaltimento delle terre e rocce da scavo, una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza del prescritto titolo. Gli artt. 266, comma 7, e 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 prevedono, relativamente al trattamento dei sottoprodotti (a cui il sopravvenuto art. 41-bis del d.l. n. 69 del 2013 riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo), che siano appositi decreti ministeriali a fissare la disciplina per la semplificazione amministrativa dell'utilizzazione dei materiali da scavo e a individuare i criteri in base ai quali alcune sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti, anziché rifiuti. Trattandosi di una disciplina adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, il legislatore provinciale (o regionale) non può sovrapporvisi in alcun modo.
(Devono quindi ritenersi assorbiti gli altri motivi di censura)

- Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 290/2009.

- Sulla riconducibilità della disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, v. le citate sentenze nn. 232/2014, 70/2014 e 300/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  27/12/2011  n. 18  art. 57  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 266    co. 7  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 184  bis

decreto legge  21/06/2013  n. 69  art. 41  bis

legge  09/08/2013  n. 98  art.