Sentenza 269/2014 (ECLI:IT:COST:2014:269)
Massima numero 38193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/11/2014;  Decisione del  18/11/2014
Deposito del 03/12/2014; Pubblicazione in G. U. 10/12/2014
Massime associate alla pronuncia:  38184  38185  38186  38187  38188  38189  38190  38191  38192  38194


Titolo
Impiego pubblico - Minoranze - Norme della Provincia di Trento - Istituto cimbro di Luserna - Incarico di direttore - Possibilità che sia conferito a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, "purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione" - Ricorso del Governo - Evocazione di parametri interposti inconferenti - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per inconferenza degli evocati parametri interposti, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 8, numero 1), dello statuto trentino, nella parte in cui, inserendo il comma 1-bis nell'art. 8-bis della legge provinciale n. 18 del 1987, consente che l'incarico di direttore dell'Istituto cimbro di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione. Invero, la disposizione impugnata non si occupa in alcun modo dell'accesso alla qualifica dirigenziale, ma disciplina esclusivamente le modalità di affidamento delle funzioni di direttore dell'Istituto cimbro. Essa dunque si limita a prevedere un incarico direzionale temporaneo in un piccolo ente, senza che ciò implichi l'acquisizione della qualifica di dirigente. Di conseguenza, l'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, indicato dal ricorrente quale parametro interposto, non costituisce un termine di raffronto pertinente, dal momento che esso stabilisce i requisiti e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali. Parimenti inconferente è l'art. 19, comma 6, del suddetto d.lgs. che consente, anche relativamente al personale degli enti locali, di conferire incarichi dirigenziali a persone, esterne alla pubblica amministrazione, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano un'esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali oppure che siano in possesso di formazione universitaria e postuniversitaria. Anche in questo caso non risulta esservi coincidenza con la fattispecie disciplinata dalla disposizione impugnata, che non ha riguardo a personale esterno alla pubblica amministrazione.

- Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 290/2009.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  27/12/2011  n. 18  art. 77  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 19    co. 6  

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 28