Sentenza 269/2014 (ECLI:IT:COST:2014:269)
Massima numero 38194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/11/2014;  Decisione del  18/11/2014
Deposito del 03/12/2014; Pubblicazione in G. U. 10/12/2014
Massime associate alla pronuncia:  38184  38185  38186  38187  38188  38189  38190  38191  38192  38193


Titolo
Minoranze linguistiche - Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento - Istituto cimbro di Luserna - Incarico di direttore - Possibilità che sia conferito a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, "purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione" - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Disposizione giustificata dal principio della tutela delle minoranze linguistiche - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, inserendo il comma 1-bis nell'art. 8-bis della legge provinciale n. 18 del 1987, consente che l'incarico di direttore dell'Istituto cimbro di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione. I cimbri costituiscono una piccola minoranza linguistica germanofona, la cui entità può essere stimata in circa un migliaio di persone, concentrate per lo più nel comune di Luserna ove ha sede l'Istituto che ha lo scopo di promuovere le conoscenze della cultura e delle tradizioni di tale minoranza storica. Tenendo conto delle difficoltà di reclutamento all'interno di una così ristretta cerchia di persone, la disposizione impugnata consente di non applicare i requisiti stabiliti dalla legislazione provinciale sugli incarichi dirigenziali (artt. 24 e 28 della legge provinciale n. 7 del 1997) al fine di permettere che a capo dell'istituto possa essere posta una persona che conosca la lingua cimbra e la cultura di tale popolazione. La disposizione è dunque giustificata dal principio della tutela delle minoranze linguistiche garantito dall'art. 6 Cost., dallo statuto trentino e dalle relative norme di attuazione. Essa appare conforme ai principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nel presupposto, non esplicitato ma chiaramente desumibile dalla disciplina dell'Istituto cimbro, che tale soluzione si renda necessaria per affidare l'incarico in questione a un esperto della lingua e della cultura dei cimbri. D'altra parte, la norma de qua deve essere intesa nel senso che la professionalità richiesta sia da valutarsi con specifico riferimento alla conoscenza della lingua e della cultura cimbra, in modo che la deroga da essa posta sia subordinata alla condizione che la persona candidata all'incarico di direttore sia esperto conoscitore della lingua e della cultura della minoranza protetta.

- Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 290/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  27/12/2011  n. 18  art. 77  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 97

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 92

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 102

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/12/1993  n. 592  art.