Stupefacenti e sostanze psicotrope - Riforma del testo unico sugli stupefacenti e sul trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti - Disposizioni introdotte in sede di conversione di un decreto legge contenente disposizioni per il recupero dei tossicodipendenti detenuti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), recanti modifiche al trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. Con la sentenza n. 32 del 2014, successiva all'ordinanza di rimessione, le norme censurate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime; esse, pertanto, sono già state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito della rimozione dall'ordinamento, con efficacia ex tunc, della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 206/2014, 186/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.