Misure di prevenzione - In genere - Misure a tutela della sicurezza - Definizione - Possibilità di svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale, meta di uno Stato di diritto, libero e democratico (nel caso di specie, non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione, della misura del divieto di accesso, per un periodo non superiore a dodici mesi, in una o più delle aree espressamente specificate nella misura disposta dal questore, nei confronti di chi, nonostante l'ordine di allontanarsi, reiteri condotte idonee a impedire l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture serventi i servizi di trasporto, con conseguente pericolo per la sicurezza intesa come ordinato vivere civile, sulla base di un giudizio prognostico, di tipo probabilistico). (Classif. 156001).
In materia di misure di prevenzione, deve attribuirsi alla parola “sicurezza” il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è l’“ordinato vivere civile”, che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico. (Precedente: S. 2/1956 - mass. 15).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU –, dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., il quale, nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, commi 1 e 2, prevede che il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o più delle aree di cui all’art. 9 – c.d. DASPO urbano. Nel contesto della norma censurata il termine «sicurezza» può e deve essere inteso nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose. Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell’area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati, sulla base di un giudizio prognostico, di tipo probabilistico, sulla futura condotta del soggetto che vi è sottoposto. Quanto, infine, alla censura riferita alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, la condotta ex art. 9, comma 1, è individuata in modo sufficientemente chiaro e puntuale, mentre il concorrente requisito rappresentato dal pericolo per la sicurezza, deve ritenersi evocativo delle condizioni dell’ordinata convivenza civile, in particolare tramite la prevenzione dei reati). (Precedente: S. 195/2019 - mass. 42764).