Sentenza 276/2014 (ECLI:IT:COST:2014:276)
Massima numero 38201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  01/12/2014;  Decisione del  01/12/2014
Deposito del 12/12/2014; Pubblicazione in G. U. 17/12/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Estensione della dichiarazione di fallimento - Prevista estensione della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale alla società di cui questi è socio illimitatamente responsabile - Mancata previsione di analoga possibilità nell'ipotesi in cui il fallimento sia originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, socia della società di fatto - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione prospettata - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel consentire l'estensione della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale alla società di cui questi è socio illimitatamente responsabile, non prevede analoga possibilità nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, socia della società di fatto. Il ricorrente, infatti, non ha verificato la compatibilità del disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - che consente alle società per azioni di assumere partecipazioni in imprese comportanti la responsabilità illimitata soltanto nel rispetto di determinati adempimenti - con la possibilità per le società di capitali di partecipare a società di fatto la cui costituzione avviene per facta concludentia, né ha preso posizione circa le conseguenze del mancato rispetto di detti adempimenti. Il rimettente non ha nemmeno accertato se la disposizione codicistica possa estendersi alle società a responsabilità limitata per le quali manca una analoga previsione espressa. Inoltre, non risulta verificata la sussistenza di una società di fatto di cui fosse socia la società dichiarata fallita, né la riferibilità alla società di fatto, eventualmente ritenuta esistente, dell'attività imprenditoriale svolta dalla società dichiarata fallita. L'assenza di ogni argomentazione su tutti i detti profili preclude ogni verifica in ordine alla rilevanza della questione prospettata.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 147  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte