Straniero - Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero extracomunitario - Diniego automatico in presenza di sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 del cod. proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza - Esclusa valutabilità, da parte della pubblica amministrazione, della pericolosità sociale dello straniero - Asserita irragionevole equiparazione ai casi in cui la sentenza di condanna sia pronunciata per un reato in cui l'arresto in flagranza sia previsto come obbligatorio ex art. 380 cod. proc. pen. - Petitum consistente nella creazione di un "sistema" del tutto nuovo, diverso e alternativo, rispetto a quello prefigurato dal legislatore - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., «nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario dalla pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza, senza consentire che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato». Il petitum del rimettente - mutuato dalla sentenza n. 172 del 2012, rispondente, peraltro, a diversa esigenza - risulta connotato, in riferimento all'oggetto del presente giudizio, da un rilevante tasso di manipolatività, derivante anche dalla «natura creativa» e «non costituzionalmente obbligata» della soluzione evocata, tanto più vertendosi in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, rispetto alla quale è riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore. In sostituzione dell'attuale sistema basato su due criteri concorrenti di natura composita (il primo, di tipo misto, riferito ai casi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; il secondo calibrato in funzione di "tipologie" di reati, individuati ratione materiae), il rimettente chiede infatti l'introduzione di un criterio che darebbe esclusivo rilievo alla condanna del soggetto solo per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza. Le "materie" evocate dalla normativa in questione dimostrano, tuttavia, l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno non la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto - e soprattutto - la specifica natura del reato, in ragione di un'esigenza di conformazione agli impegni internazionali di "inibitoria" di traffici riguardanti settori reputati maggiormente sensibili. Ne deriva che l'introduzione di un modello di tipo esclusivamente "quantitativo", fondato, cioè, sulla gravità in concreto del fatto e sulla sanzione applicabile, si tradurrebbe non in una semplice deroga all'automatismo, ma nella creazione di un "sistema" del tutto nuovo - diverso e alternativo - rispetto a quello prefigurato dal legislatore.
- Per l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. n. 78 del 2009 (conv. dalla legge n. 102 del 2009), «nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato», v. la citata sentenza n. 172/2012.
- Sull'inammissibilità della questione derivante dalla «natura creativa» e «non costituzionalmente obbligata» della soluzione evocata, v. le citate decisioni: sentenze nn. 241/2014, 81/2014 e 30/2014; ordinanza n. 190/2013.
- Sull'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, v. le citate sentenze nn. 202/2013, 172/2012, 148/2008, 206/2006 e 62/1994.