Sentenza 278/2014 (ECLI:IT:COST:2014:278)
Massima numero 38203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  01/12/2014;  Decisione del  01/12/2014
Deposito del 12/12/2014; Pubblicazione in G. U. 17/12/2014
Massime associate alla pronuncia:  38204


Titolo
Sanità pubblica - Piano di rientro dai disavanzi sanitari - Commissario ad acta nominato per l'attuazione - Facoltà di adottare "tutte le misure indicate dal piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano" - Ritenuta attribuzione di un potere di natura legislativa o normativa con forza di legge, lesivo dell'assetto costituzionale - Insussistenza - Disposizione che, nell'ambito del potere sostitutivo straordinario del Governo ex art. 120 Cost., legittima la sola adozione di atti di carattere amministrativo - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 19, impugnato - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 70, primo comma, 77, primo e secondo comma, 114, secondo comma, 117, terzo e sesto comma, 120, secondo comma, e 121, secondo comma, Cost. - nella parte in cui attribuisce al commissario ad acta la facoltà di adottare tutte le misure indicate dal piano di rientro dai disavanzi sanitari, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. La norma impugnata, infatti, nell'ambito del potere sostitutivo straordinario del governo ex art. 120 Cost., non legittima un asserito intervento sostitutivo di natura legislativa, ma solo la possibilità di adottare atti di carattere amministrativo ritenuti necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria.

- Sulla necessità di individuare l'ambito materiale cui è riconducibile la disposizione impugnata, v., ex plurimis, sentenze nn. 167/2014, 119/2014, 300/2011, 430/2007 e 165/2007.

- Sulla riconducibilità della disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari ad un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. cioè alla tutela della salute e al coordinamento della finanza pubblica, v. le sentenze nn. 163/2011 e 193/2007.

- Sull'ascrivibilità della disposizione censurata alla disciplina dei piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario, espressione del potere sostitutivo straordinario del Governo ex art. 120 Cost., v., ex multis, sentenze nn. 250/2009 e 43/2004.

- Sulla figura del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 28/2013, 78/2011 e 193/2007.

- Sulla vincolatività dei piani di rientro, v. le sentenze nn. 91/2012, 163/2011, 123/2011 e 193/2007.

- Sui limiti nell'esercizio del potere di cui all'art. 120, secondo comma, Cost. che non può modificare l'ordine delle attribuzioni, né creare nuovi tipi di atti legislativi di competenza di organi che non hanno funzioni legislative, v. la citata sentenza n. 361/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 83

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 70  co. 1

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 120  co. 2

Costituzione  art. 121  co. 2

Altri parametri e norme interposte