Sentenza 278/2014 (ECLI:IT:COST:2014:278)
Massima numero 38204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  01/12/2014;  Decisione del  01/12/2014
Deposito del 12/12/2014; Pubblicazione in G. U. 17/12/2014
Massime associate alla pronuncia:  38203


Titolo
Questione proposta in via subordinata - Sanità pubblica - Piano di rientro dai disavanzi sanitari - Commissario ad acta nominato per l'attuazione - Censura di disposizioni attributive di assunti poteri sostitutivi di carattere legislativo - Questione che non presenta alcuna autonomia rispetto alla questione principale dichiarata non fondata - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'art. 2, commi 79 e 84, della legge n. 191 del 2009, impugnati in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost. Infatti, la suddetta questione - dichiaratamente proposta in via subordinata alla questione principale e volta censurare le norme in quanto attributive di assunti poteri sostitutivi di carattere legislativo al commissario ad acta - non presenta alcun carattere di autonomia rispetto alla stessa questione principale già dichiarata non fondata.

Atti oggetto del giudizio

legge  05/06/2003  n. 131  art. 8  co. 1

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 174

decreto-legge  01/10/2007  n. 159  art. 4  co. 

legge  29/11/2007  n. 222  art.   co. 

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 79

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 84

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte