Imposte e tasse - Riduzione dell'imposta di registro all'1 per cento per gli acquisti di fabbricati esenti da IVA, effettuati da imprese immobiliari - Esclusione dell'agevolazione per i soggetti privati - Asserita discriminazione - Insussistenza - Situazioni non omogenee - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [come introdotto dall'art. 3, comma 14, lett. b), del d.l. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997], impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - prevedendo la riduzione dell'imposta di registro all'1 per cento per gli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato esenti da IVA, effettuati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili (a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari l'intenzione di trasferirli entro tre anni) - escluderebbe irragionevolmente dall'agevolazione gli acquisti di immobili di soggetti privati. La disposizione de qua, con cui il legislatore ha ritenuto di mitigare il gravoso regime gravante sul settore immobiliare, si inserisce in un quadro normativo ispirato ad un principio di alternatività dal quale consegue l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'IVA. Tale principio svolge una funzione di tutela rispetto alla simmetria del sistema IVA - registro, evitando fenomeni di doppia imposizione; perché esso operi, è necessario che l'operazione ricada nell'ambito delineato oggettivamente e soggettivamente dal d.P.R. n. 633 del 1972, dovendosi trattare di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni. Peraltro, l'alternatività non è condizionata all'effettiva sottoposizione ad IVA dell'operazione, essendo sufficiente che essa rientri in tale ambito, cosicché vale anche nel caso in cui sia poi prevista in concreto l'esenzione. Il diverso trattamento giuridico delle due fattispecie in comparazione - una operazione IVA, sia pure "esente", ed una operazione non rientrante nell'"area IVA" - è, dunque, la logica conseguenza di un sistema di alternatività così costruito fin dalle origini e che fin dalle origini non ha escluso le operazioni esenti. In mancanza di omogeneità delle situazioni raffrontate, la norma impugnata non risulta irragionevole né discriminatoria.
- Per la precedente decisione di manifesta inammissibilità della presente questione, determinata dal vizio (successivamente sanato dal rimettente) di insufficiente motivazione sulla rilevanza, v. la citata ordinanza n. 268/2012.
- Per l'orientamento secondo cui le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali hanno carattere eccezionale e derogatorio e costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per l'eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, con la conseguenza che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici stessi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 6/2014 e 275/2005; ordinanze nn. 103/2012, 203/2011 e 144/2009.