Ordinanza 280/2014 (ECLI:IT:COST:2014:280)
Massima numero 38206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  01/12/2014;  Decisione del  01/12/2014
Deposito del 12/12/2014; Pubblicazione in G. U. 17/12/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Equa riparazione - Violazione del termine ragionevole del processo - Previsione che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice - Ritenuta "impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente" - Asserito contrasto con la convenzione EDU - Insussistenza - Questione già dichiarata manifestamente infondata per erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), dell'art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui, col disporre che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo «non può in ogni caso essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice» (se inferiore al valore della causa), comporterebbe «l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente». La disposizione censurata deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, il cui valore accertato costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto. Non risulta, pertanto, esclusa la possibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente.

- In termini analoghi, v. le citate ordinanze nn. 240/2014, 204/2014 e 124/2014.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  par. 1