Energia - Norme della Regione Liguria - Realizzazione di taluni impianti energetici - Ricorso agli istituti della SCIA e della DIA - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese di parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, con riferimento all'Allegato 1, lett. h), punti da 1 a 7, e 9, con riferimento all'Allegato 2, lett. g), della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in quanto prevedono, per la realizzazione di taluni impianti energetici, il ricorso agli istituti della SCIA e della DIA. Infatti, la rinuncia al ricorso (determinata dalle modifiche recate alle disposizioni impugnate dalla sopravvenuta legge regionale n. 3 del 2013) seguita dall'accettazione della controparte costituita comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
- Nello stesso senso, v., ex multis, la citata ordinanza n. 196/2014