Ordinanza 282/2014 (ECLI:IT:COST:2014:282)
Massima numero 38208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  03/12/2014;  Decisione del  03/12/2014
Deposito del 17/12/2014; Pubblicazione in G. U. 24/12/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disciplina regionale degli strumenti urbanistici comunali, in relazione alla valorizzazione degli alberghi e dell'offerta turistico-ricettiva - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese di parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

Testo
È estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4, 5, 7, 8 e 13, 3 e 9, della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recanti modifiche alla disciplina regionale degli strumenti urbanistici comunali, in relazione alla valorizzazione degli alberghi e dell'offerta turistico-ricettiva, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. All'accettazione della rinuncia totale al ricorso (determinata dalle modifiche recate alle disposizioni impugnate dalla sopravvenuta legge regionale n. 5 del 2014) consegue, infatti, l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  18/03/2013  n. 4  art. 2  co. 4

legge della Regione Liguria  18/03/2013  n. 4  art. 2  co. 5

legge della Regione Liguria  18/03/2013  n. 4  art. 2  co. 7

legge della Regione Liguria  18/03/2013  n. 4  art. 2  co. 8

legge della Regione Liguria  18/03/2013  n. 4  art. 2  co. 13

legge della Regione Liguria  18/03/2013  n. 4  art. 3  co. 

legge della Regione Liguria  18/03/2013  n. 4  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte