Reati e pene - Reato di ricettazione - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita violazione del principio di offensività - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 - impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 105 del 2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, v. la citata sentenza n. 105/2014.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 252/2014 e 83/2014.